La CTR Toscana – Firenze – Sez. II – 17 maggio 2021, n. 583, allineandosi a quanto stabilito da CTR Lombardia, Milano – Sez. XIX – 24 gennaio 2020, n. 166, ha precisato che la cessione totalitaria di partecipazioni sociali, mentre non comporta il mutamento formale della titolarità dell’azienda, che resta in capo alla società stessa, ne implica un trasferimento sostanziale (indiretto) nella misura in cui la nuova compagine sociale ne acquisisce la disponibilità gestoria. L’atto non può essere riqualificato ai fini dell’imposta di registro ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, norma che non ha una specifica funzione antielusiva (specie nella lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 158/2020).
Sulla base di tali premesse ha concluso che ai fini dell’imposta di registro non ogni trasferimento totalitario di quote di società titolari di azienda rappresenta una cessione di azienda come tale, assoggettabile alla correlativa imposta di registro.