Con la sentenza n. 14478 del 26 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inefficace l’alienazione a terzi di un immobile personale dell’amministratore di una Srl, effettuata prima della sentenza di fallimento della società, al fine di estinguere un debito della società.
La Corte, sul pacifico presupposto che nelle società di capitali vi è una separazione del patrimonio della società da quello dei soci, stabilisce che nel caso di specie la cessione di un bene personale dell’amministratore per estinguere un debito della società non può essere pregiudizievole per quest’ultima, non venendone intaccato il patrimonio.
L’atto dispositivo avrebbe potuto considerarsi lesivo degli interessi dei creditori se l’amministratore avesse trasferito beni della società ad altri, invece, il Giudice di merito ha accertato che l’amministratore ha agito in proprio e con un bene proprio.
Alla luce di quanto sopra, secondo la Corte di Cassazione, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore di una società di capitali fallita, la cessione di un bene dell’amministratore della società, finalizzata ad adempiere ad un debito sociale non provoca un depauperamento del patrimonio della società, ma, al contrario, lo aumenta, poiché la cessione di un bene dell’amministratore della società, finalizzata ad adempiere ad un debito sociale non provoca un depauperamento del patrimonio della società, ma, al contrario, lo aumenta, poiché senza tale adempimento la società avrebbe avuto un debito da contabilizzare.