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Irrilevanza delle Circolari in materia tributaria anche se favorevoli al contribuente e tassazione proporzionale degli atti contenuti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

 La Corte di Cassazione con sentenza 21 dicembre 2021, n. 40913 ha ribadito alcuni importanti principi sulla rilevanza delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, la cui disapplicazione non rappresenta “alcuna violazione di legge“.
In particolare, sul punto ha precisato che “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della I. n. 210 del 2000 (Cass. n. 18618/2019; n.37072019; n. 10195 del 2016)“.

Con la medesima decisione ha affrontato anche il tema del regime a cui assoggettare a tassazione l’accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F.
Ripercorrendo il ibattito sulla natura di tale accordo, ha precisato che, secondo “una riflessione a più riprese compiuta da questa Corte ed oramai sedimentata secondo cui l’accordo
di ristrutturazione appartiene agli istituti del diritto concorsuale ed è istituto affine al concordato preventivo nell’ambito delle procedure alternative al fallimento volte alla composizione della crisi d’impresa (Cass. 1182/2018 n. 1182, Cass. 23111/2014 ), tanto da rientrare «tra le procedure concorsuali» (come affermato da ultimo da Cass. 9087/2018)
“
Tale conclusione trova anche puntuali riferimenti nell’art. 23, comma 43, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla I. 15 luglio 2011, n. 111, che nell’estendere anche all’imprenditore agricolo l’applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale, ha espressamente qualificato il primo istituto come una “procedura” volta al superamento dello stato di crisi.
A questo deve aggiungersi anche il <<diritto eurounitario, che per l’Italia ha inserito, all’art. 1 del Regolamento 2015/848 e nell’allegato A) a cui lo stesso fa rinvio, l’accordo di ristrutturazione dei debiti nell’ambito delle “procedure concorsuali pubbliche”>>.

Per la Cassazione, tuttavia, la natura concorsuale della procedura regolata dall’art. 182 bis L.F. <<non esclude affatto la qualificazione dell’accordo in parola tra gli atti di autonomia privata e segnatamente tra i contratti, se solo si considera che, ai sensi del secondo comma della norma citata “L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”; sebbene la constatazione del carattere negoziale degli accordi non possa indurre a trascurare il carattere per così dire «bifasico>> del procedimento disegnato dall’art. 182- bis I.f. e gli effetti ricollegabili alla fase giurisdizionale>>.

L’efficacia dell’accordo ex art. 182-bis L.F., quindi, “dipende dall’atto di autonorhia negoziale, il quale, tuttavia, in presenza delle condizioni che ne legittimano l’omologazione può produrre effetti anche nei confronti dei terzi ( creditori non aderenti), in virtù dell’eteronomia prodotta dalcontrollo del tribunale“, con la conseguenza che “si può affermare che tendenzialmente l’accordo è idoneo di per sé a produrre effetti sin dalla sua stipulazione, mentre sono gli effetti tipicamente collegabili all’omologazione che si produrranno dalla pubblicazione nel registro delle imprese. In tal caso è indubitabile che gli effetti normalmente ricollegabili all’accordo saranno i normali effetti riconducibili allo specifico rapporto
contrattuale intercorso tra le parti, sebbene sottoposti al verificarsi della condizione sospensiva del decreto di omologa. La sussistenza nell’accordo di una condizione implicita della sua destinazione al deposito e alla successiva omologazione con conseguente applicazione della regola della sospensione dell’efficacia dell’accordo appena esaminata, non toglie che l’accordo sia qualificabile come semplice concordato stragiudiziale e debba considerarsi efficace sin dall’inizio quanto alle pattuizioni ivi contenute e produrre gli ulteriori effetti di cui all’art. 182 bis I. f. dalla data del deposito, una volta verificatasi la condizione”.

“Dall’analisi della complessità della struttura della procedura regolata dal menzionato art. 182 bis è inferibile l’efficacia tra i contraenti dell’accordo di risanamento – anche se non omologato (la cui mancanza farà venir meno gli effetti protettivi) – che, nel caso in esame – era subordinato alla condizione sospensiva ( dell’omologazione dell’accordo)“.

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