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Illegittima la modifica dell’atto impositivo nel corso del giudizio

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20933 del 30 giugno 2022 ha accolto il ricorso presentato da un contribuente che lamentava l’impossibilità per l’Agenzia di qualificare la dichiarazione di Voluntary Disclosure quale dichiarazione di successione integrativa, “poiché l’art. 28, comma 3, del D.lgs. 346/1990 richiede, a pena di nullità, che essa venga redatta su stampato fornito dall’ufficio“.

La Cassazione ha anche confermato che l’ufficio non può “modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa evidenziati nell’avviso di accertamento o di liquidazione e non può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle di cui all’atto impositivo (Cass. n. 13163 del 16/05/2019)“.

Confermando il proprio orientamento ha sottolineato anche che “la motivazione dell’avviso, infatti, assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la “ratio” della decisione adottata ( Cass. n. 22003 del 17/10/2014)“.

Per la Suprema Corte, pertanto, “l’integrazione o la modificazione dell’originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi, a garanzia del contribuente, con l’adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza; di regola non necessitano di forme o motivazioni particolari le riduzioni della pretesa originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, salvo che le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta circoscritto con il primo atto sostituito (Cass. n. 39808 del 14/12/2021)“.

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