Società in liquidazione coatta amministrativa e obbligazione tributaria per ICI
31 Agosto 2021Responsabilità per bancarotta preferenziale in caso di restituzione di finanziamento ai soci quando la società è in crisi
8 Settembre 2021La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 5 luglio 2021 n. 1892 ha escluso che nella c.d. ‘nuova finanza’ atta a generare una massa di manovra destinata al soddisfo del ceto creditorio al di fuori del vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione, debbano essere esclusi i flussi provenienti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, sotto forma di canoni dovuti dall’affittuaria dell’azienda, e anche di dividendi futuri generati dagli utili della gestione.
Per la Corte veneziana, si “tratta infatti di voci entrambe non neutre rispetto al patrimonio [della società debitrice] del quale costituiscono invece componenti attive, in quanto crediti rinvenienti da atti dispositivi di beni (canoni di affitto) o inerenti a diritti di partecipazione (dividendi) già in esso ricompresi. Altrettanto, ad avviso del collegio, è a dirsi quanto al maggior valore del compendio immobiliare di proprietà, che il piano prevede derivare dalla vendita congiunta con il parcheggio pertinenziale, stante che – anche a voler attribuire a tale ‘maggiore valore’ la qualità di apporto finanziario (pur non essendo assimilabile ad una forma di ‘finanziamento’ in senso tecnico) – l’apporto si tradurrebbe in un incremento di valore e, quindi, di prezzo, di un bene facente pur sempre parte del patrimonio della debitrice“.