Gli amministratori di società sono soggetti al conflitto di interessi ai sensi dell’at. 1394 cod. civ.
24 Marzo 2022Il cram down previsto dall’art. 180, comma 4 lf opera anche per i tributi locali gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
30 Marzo 2022La Corte di Cassazione con è intervenuta in merito al mancato assolvimento dell’obbligo formale, previsto dall’art 10 d.lvo 504/92, della denuncia ai fini ICI con l’indicazione dei terreni da assoggettare a detrazione in quanto condotti dal coltivatore diretto in modo da consentire all’Amministrazione comunale le opportune verifiche.
In difformità con la proposta del relatore, la Corte di Cassazione, ha rilevato che dal disposto dell’art. 10, comma 4, DPR n. 504 del 1992 e che, pur in assenza di formale denucia, risultava “documentato che negli anni precedenti a quello oggetto dell’impugnato atto, il Comune era stato comunque reso edotto della conduzione del fondo da parte di coltivatore diretto tanto che a seguito di specifiche richieste da parte del contribuente l’Ente comunale aveva in più di una occasione provveduto ad annullare l’avviso di accertamento in via di autotutela riconoscendo l’agevolazione prevista dall’art. 9 DPR 504/1992“.
Per la Corte il “Comune era, quindi, a conoscenza degli elementi che incidevano sulla regolamentazione fiscale degli immobili e, pertanto, il contribuente, in assenza della loro modifica, non era tenuto ad effettuare una dichiarazione per l’anno 2007“, accogliendo il suo ricorso.