La corte di Cassazione con Ordinanza del 9 novembre 2021, n. 32603, è intervenuta in mataria di imposte comuncali sui rifiuti enunciando i seguenti importanti principi di diritto:
“a) in tema di TIA, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene;
b) la delibera comunale che disponga l’assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997; consegue l’applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile rationetemporis), che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare“.
Con la medesima decisione è stato anche precisato che in base al comma 649 dell’art. 1 della I. n. 147/2013, “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti· speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.“.