Omesso versamento dell’IVA
16 Agosto 2021Pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti
23 Agosto 2021Il Tribunale di Roma – Sez. Specializzata Imprese, 30 ottobre 2020 è intervenuto sulla validità delle clausole di earn-out precisando che
Deve ritenersi lecito l’accordo con cui le parti, nell’ambito di un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali, avevano pattuito un prezzo simbolico ed una futura eventuale integrazione del prezzo, pari al 50% dell’eventuale attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione: tale pattuizione rientra nelle clausole c.d. di earn-out, volte a parametrare il corrispettivo per la cessione, suddividendolo in una parte fissa ed una variabile, parametrata all’andamento della società, quest’ultima da corrispondersi in un momento successivo.
Non può, in proposito, invocarsi la nullità della clausola, in quanto il funzionamento in concreto del meccanismo di integrazione del prezzo non dipende dall’acquirente, e non viene violato il disposto di cui all’art. 1355 c.c.: la predisposizione dei bilanci, infatti, sulla cui base viene determinato il maggior prezzo da corrispondere, non spetta al soggetto acquirente, bensì agli amministratori della società target, che nella loro attività sono tenuti al rispetto di norme imperative.
Nei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali, così come in quelli che hanno per oggetto la cessione d’azienda o di un ramo di essa, è pienamente legittima l’indicazione di un prezzo puramente simbolico: senza necessariamente venir ricondotti nella fattispecie della vendita nummo uno o di donazione, l’indicazione del prezzo simbolico è giustificata al solo fine della tassazione dell’atto, laddove la corrispettività viene individuata, caso per caso, dall’entità dei debiti che vengono trasferiti con l’azienda o la società, ovvero da un interesse non patrimoniale del cessionario. Occorre sempre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità.