La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con ordinanza n. 7949 del 22 marzo 2021 ha precisato che la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, è una responsabilità per obbligazione propria, “ex lege”, per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria, avente natura civilistica e non tributaria. Tuttavia, nei confronti dell’ex socio, sono fatte salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile, rinviandosi quindi all’art. 2495 c.c., il quale stabilisce una responsabilità di tipo successorio. Nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria può quindi agire in via sussidiaria nei confronti del socio, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.