
Nessuna detrazione Iva per il cessionario del bene in un’operazione di sale and lease back
10 Novembre 2021
Atti riqualificabili solo senza ricorrere ad elementi extratestuali ovvero se l’Agenzia evidenzia gli elementi di un abuso di diritto, con le garanzie previste dall’art. 10-bis della legge 212 del 2000
16 Novembre 2021La corte di Cassazione con Ordinanza del 9 novembre 2021, n. 32603, è intervenuta in mataria di imposte comuncali sui rifiuti enunciando i seguenti importanti principi di diritto:
“a) in tema di TIA, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene;
b) la delibera comunale che disponga l’assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997; consegue l’applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile rationetemporis), che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare“.
Con la medesima decisione è stato anche precisato che in base al comma 649 dell’art. 1 della I. n. 147/2013, “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti· speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.“.