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Nessuna detrazione Iva per il cessionario del bene in un’operazione di sale and lease back

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

Con l’ordinanza n. 30016 del 26 ottobre 2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate,  ha stabilito che l’operazione di sale and lease back, che consiste nella vendita e nel successivo riacquisto del bene strumentale per ottenere liquidità, non è imponibile e non fa scattare il diritto del contribuente alla detrazione dell’Iva.

Nel caso in esame il contribuente aveva realizzato un’operazione di sale and lease back consistita nella vendita di un attrezzo agricolo e nel relativo successivo riacquisto con pagamento dilazionato, al fine di ottenere la liquidità necessaria al funzionamento della propria attività. 

Ne era scaturito un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero dell’Iva che era stata detratta dal contribuente, ritenendo che l’acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente. 

L’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento, respinta in primo grado, veniva accolta in appello. 

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rilevato che, in considerazione dello scopo dell’operazione, consistente in sostanza in un finanziamento, non è ravvisabile alcuna operazione imponibile da cui scaturisca il diritto alla detrazione. 

Ai fini dell’Iva, infatti, per “cessione di beni” si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto vigente, bensì “qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario”.  

Come, altresì, chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio) “un’operazione di carattere eminentemente finanziario come il sale and lease back, volta al fine di aumentare la liquidità del venditore, che mantiene il possesso dei beni venduti, e in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua attività economica, non risponde a tale nozione”. 

In virtù dei principi sopra richiamati, non essendo ravvisabile nel caso di specie una cessione di beni imponibile ai fini dell’Iva, la Corte ha, pertanto, escluso la possibilità per il contribuente di procedere con la relativa detrazione.

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