
La cessione di un bene dell’amministratore della società per adempiere debiti sociali non provoca un depauperamento del patrimonio della società
9 Novembre 2021
Caratteristiche dell’abuso di diritto nella tassazione degli atti ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
9 Novembre 2021Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 settembre 2021, si è espresso sul principio di massimizzazione della soddisfazione dei creditori nell’ambito delle procedure concorsuali, affermando che il principio della competitività “opera qualora sia prevista la necessità di alienazione di beni del concordatario in qualunque forma”, mentre “non risulta formalmente operante nella giuridicamente diversa ipotesi che la società, già ammessa al concordato, intenda rafforzare con garanzie specifiche la proposta e per operare in tal senso decida di modificare la proposta stessa anche sotto il profilo giuridico, tramite l’assunzione cioè coobbligazione di un terzo nei confronti di tutte le obbligazioni del soggetto in concordato”.
Nel caso di specie la società, già ammessa al concordato, modificava la proposta attraverso l’assunzione, ovvero la coobbligazione da parte di un soggetto specifico nei confronti di tutte le obbligazioni della società debitrice. Un ulteriore soggetto, una società operativa di un fondo di investimento, avanzava una richiesta di intervento asserendo che il valore della competitività era stato compromesso dall’urgenza dell’operazione e dall’esclusiva concessa al soggetto individuato dalla società debitrice.
Osserva il Tribunale che la volontà del legislatore di evitare procedure presentate nella formula c.d. “blindata” ha dato vita nel 2015 alla possibiltà di presentare proposte concorrenti, limitandola tuttavia a coloro che siano in una determinata minima percentuale creditori della società. Per i terzi del tutto estranei non è stata prevista alcuna tutela.
Secondo il Tribunale, tuttavia, questo limite è superabile in quanto la possibilità di divenire creditori della società è facilmente acquisibile per due ordini di motivi legati, quanto al primo, alla possibilità di acquisire tale qualifica anche dopo l’apertura della procedura nonché, in secondo luogo, al fatto che il costo di acquisto dei crediti è di tutta evidenza assai diverso dal valore cartolare degli stessi, essendo liberamente contrattabile con i creditori chirografari, ormai in attesa di rientro da lungo tempo ed “assetati” di un incasso certo a fronte dell’incertezza della procedura.
Tramite questo “strumento”, da utilizzare con estrema attenzione per evitare il rischio di abusi, diventa così possibile presentare proposte concorrenti ed avere accesso in qualunque momento ai documenti della società in concordato al fine di valutare la possibilità di intraprendere un’operazione interessante sotto il profilo economico.