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La possibilità di pagare tempestivamente le sanzioni in misura ridotta e contestare il tributo è principio generale operante per tutti i tributi, inclusa IMU

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

La Corte di Cassazione, con ordinanza 9 luglio 2020 n. 14658,  ha affermato che l’art. 14 del DLgs. n. 504/1992 riguarda il caso in cui il contribuente, a fronte di un accertamento per omesso pagamento del tributo e irrogazione sanzioni, nel termine per presentare ricorso paghi l’importo del tributo stesso e in questo caso, come misura premiale, le sanzioni sono ridotte. L’art. 17 del DLgs. n. 472/1997 regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata la possibilità di contestare il tributo. La ratio dell’istituto consiste nel consentire all’Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla Commissione tributaria.

Come già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 25577/2017) l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono (Cass. n. 18740/2015) e, rilevante per la decisione del caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il sistema procedimentale delineato dagli artt. 16 e 17 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472, detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi (Cass. n. 20938/2013), ICI/IMU inclusa. 

Già in precedenza la Corte, con sentenza n. 17529 del 12.10.2012, in un caso relativo alla definizione agevolata di sanzioni per mancato pagamento di ICI, ha statuito che “la scelta di addivenire alla definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie ai sensi dell’art. 16, comma terzo, del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono”. 

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