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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
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La notifica ai sensi dell’art. 140 cpc mediante deposito presso la casa comunale è legittima solo se l’ufficiale notificatore evidenzia le indagini infruttuose effettuate

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La Corte di Cassazione, Sez. 5, con Ordinanza n. 22333 del 5 agosto 2021 ha ribadito che il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione dell’art. 139 cpc (e nell’ordine tassativamente ivi indicato) “deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass. 27/03/2013, n. 7710; Cass. 31/07/2007, n.16899; Cass. 16/05/2002, n. 7160; Cass. 17/11/2000, n. 14890).

L’omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass. 01/08/2002, n. 11461; Cass. 09/08/1996, n. 7309; Cass. 09/01/1991, n. 104)”.

Sulla base di tali principi è stata cassata la decisione della CTR in quanto aveva “fondato l’affermazione di validità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. dell’avviso di accertamento su documenti diversi dalla relata di notifica (in specie, le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate e Comune di Butera, l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale), senza invece arrestarsi al rilievo della assoluta mancanza, nella relata di notifica, di ogni indicazione circa le operazioni del messo comunale notificatore di ricerca e reperimento dei soggetti possibili consegnatari dell’atto (e finanche di accesso del messo all’indirizzo di residenza, dimora o domicilio del destinatario)”, concludendo per l’illegittimità della iscrizione a ruolo (nonché della cartella di pagamento che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (tra le tante, Cass. 18/01/2018, n.1144).

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