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Necessità di specificare nel piano concordatario le modalità concrete di attuazione del risanamento

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La Corte di Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 2021, n. 21190. si è pronunciata sul contenuto del piano concordatario, respingento la tesi del ricorrente secondo il quale la norma della L.Fall., art. 161, comma 2, lett. e), deve essere intesa restrittivamente, nel senso che la “descrizione analitica” dell’adempimento si fermerebbe alle mere modalità di esecuzione della prestazione di cui alla proposta, in cui si esaurirebbe.

Per la Suprema Corte, invece, “funzione del piano è di fornire uno strumento per potere valutare l’attendibilità e praticabilità della proposta, che viene formulata dal debitore: così da parte dei creditori, come pure, e prima ancora, da parte del tribunale (nei limiti che si sono visti nel precedente n. 6).

Posta questa premessa, non può essere dunque dubbio che – nel contesto del tema delle “modalità dell’adempimento” – rilievo primario venga ad assumere non già il punto dell’esecuzione della prestazione in quanto tale, bensì quello attinente ai passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile. E che, correlativamente, la prescrizione normativa in discorso – per il caso di concordato in continuità – richieda, come correttamente sottolinea la sentenza impugnata, l'”analisi delle modalità concrete di attuazione del risanamento” e quindi la spiegazione relativa al “come” il debitore intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori.”

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