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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
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L’ Agenzia delle Entrate è tenuta ad esaminare l’atto come chiesto per la registrazione senza riqualificare una cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d’azienda

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Si tratta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza depositata il 13 settembre 2021, n. 24647, con cui, con riferimento alla portata dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, ha precisato che “se è indubitabile che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma apparente” al quale lo stesso art. 20 fa riferimento, è indubbi che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici”.

Conformandosi a quanto precisato dalla Consulta, la Cassazione ha ribadito l’irrilevanza dell’effetto economico dell’atto, potendo peraltro essere coincidente in caso di cessione totalitaria di partecipazioni e di azienda, “si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse“.

Sulla base di tali considerazioni, ha affermato che “il tema d’indagine non consiste nell’accertare cosa la parti hanno scritto, ma le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto non discende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime“, in quando “il tributo del registro può atteggiarsi come imposta, quando è rapportato, in misura proporzionale, al valore dell’atto registrato (contratto, sentenza, ecc.) a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva, e come tassa, quando è dovuto in misura fissa, in tal caso trovando come presupposto e giustificazione la prestazione di un servizio, cioè la registrazione (e conservazione) di un atto“.

Ricollegandosi alla propria giurisprudenza e a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, ha precisato che “pur restando ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 53-bis del TUR alla disposizione antielusiva generale di cui all’articolo 10-bis della L. n. 212/2000, va affermato come ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria (come la presente fattispecie) non possano essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, ovvero di perfezionare ab origine

un asset deal)“.

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