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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Esenzione imposte
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Soggetto passivo Imu in caso di risoluzione contratto di leasing
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Deducibilità compenso amministratori

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La Corte di Cassazione con Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7329 ha affrontato il tema delle condizioni per la deducibilità del compenso degli amministratori affermando che la delibera assembleare è sempre necessaria, in quanto in assenza di delibera non si avrebbe certezza del costo. Essendo la deducibilità dei compensi degli amministratori deducibile per cassa ai sensi dell’articolo 95 comma 5 del Tuir, in assenza di delibera che fissa il compenso, l’importo corrisposto agli amministratori risulterebbe privo delle caratteristiche di certezza e determinabilità.

Questo, inoltre, risulta coerente con i principi che disciplinano i componenti negativi di reddito a cui è applicato il principio di cassa, in quanto l’articolo 109 comma 1 del Tuir è molto chiaro, e stabilisce che «le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obbiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tale condizioni».

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